Pubblicato
Gara #498
Servizio (o intermediazione del servizio) di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto negli impianti di Siena Ambiente presso impianti di trattamento esterni autorizzatiInformazioni appalto
25/06/2025
Aperta
Servizi
€ 7.155.000,00
Menghetti Fabio
Categorie merceologiche
9043
-
Servizi di smaltimento delle acque reflue
Lotti
1
B761F47F5A
Solo prezzo
Servizio (o intermediazione del servizio) di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto negli impianti di Siena Ambiente presso impianti di trattamento esterni autorizzati
Servizio (o intermediazione del servizio) di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto negli impianti di Siena Ambiente presso impianti di trattamento esterni autorizzati
€ 7.155.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
16/07/2025 12:00
24/07/2025 12:00
24/07/2025 12:15
Allegati
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Chiarimenti
30/06/2025 12:07
Quesito #1
In relazione ai "REQUISITI TRASPORTATORE", il disciplinare di gara richiede il possesso di almeno 15 mezzi iscritti per il trasporto dei codici CER oggetto di gara.
Si chiede un chiarimento in merito al METODO DI CALCOLO DEI MEZZI ISCRITTI ALL'ALBO. In particolare, il trattore stradale ed il semirimorchio cisterna devono essere considerati come due mezzi distinti e, quindi, computati separatamente ai fini del raggiungimento della soglia, oppure devono essere considerati come un unico mezzo, inteso quale autoarticolato?
Si chiede un chiarimento in merito al METODO DI CALCOLO DEI MEZZI ISCRITTI ALL'ALBO. In particolare, il trattore stradale ed il semirimorchio cisterna devono essere considerati come due mezzi distinti e, quindi, computati separatamente ai fini del raggiungimento della soglia, oppure devono essere considerati come un unico mezzo, inteso quale autoarticolato?
08/07/2025 16:49
Risposta
Il trattore stradale ed il semirimorchio cisterna saranno considerati come un unico mezzo, “autoarticolato” messo a disposizione per garantire il volume equivalente a 15 cisterne.
30/06/2025 12:20
Quesito #2
In relazione ai "REQUISITI IMPIANTO DEPURAZIONE" e "REQUISITI INTERMEDIARIO SENZA DETENZIONE DI RIFIUTI" si chiede di spiegare le ragioni sottese alla individuazione di distinti requisiti di partecipazione in merito alle disponibilità di smaltimento, a seconda che il requisito sia richiesto agli impianti di depurazione, ovvero all'intermediario senza detenzione.
In particolare, quanto all'impianto di depurazione, il Disciplinare di Gara richiede che gli impianti siano almeno 3 ed abbiano la potenzialità complessiva (tra tutti gli impianti) di gestore picchi di 1.750 tonnellate a settimana nei periodi di emergenza (corrispondenti a circa 60 viaggi a settimana).
Diversamente, con riferimento agli Intermediari senza detenzione, si richiedono accordi/impegnative con almeno 3 impianti di smaltimento, con possibilità di svolgere il servizio fino a 80 ritiri a settimana, corrispondenti a circa 2.400 tonnellate, nei periodi di emergenza.
Non riusciamo a comprendere le ragioni per le quali gli impianti di depurazione, nei periodi di emergenza, debbano garantire 60 ritiri a settimana e, invece, gli intermediari senza detenzione, ne debbano garantire 80.
La mancanza di una valida giustificazione al riguardo - che non può certamente risiedere nella diversa qualifica dell'operatore economico concorrente, giacchè la situazione di emergenza si determina nella stessa entità, sia che ad affrontarla sia l'impianto, sia che ad affrontarla sia un intermediario senza detenzione - comporterebbe l'invalidità del Disciplinare di Gara nella parte in cui introduce un requisito di partecipazione maggiormente afflittivo per una determinata categoria di operatore economico che non trovi una valida giustificazione.
In particolare, quanto all'impianto di depurazione, il Disciplinare di Gara richiede che gli impianti siano almeno 3 ed abbiano la potenzialità complessiva (tra tutti gli impianti) di gestore picchi di 1.750 tonnellate a settimana nei periodi di emergenza (corrispondenti a circa 60 viaggi a settimana).
Diversamente, con riferimento agli Intermediari senza detenzione, si richiedono accordi/impegnative con almeno 3 impianti di smaltimento, con possibilità di svolgere il servizio fino a 80 ritiri a settimana, corrispondenti a circa 2.400 tonnellate, nei periodi di emergenza.
Non riusciamo a comprendere le ragioni per le quali gli impianti di depurazione, nei periodi di emergenza, debbano garantire 60 ritiri a settimana e, invece, gli intermediari senza detenzione, ne debbano garantire 80.
La mancanza di una valida giustificazione al riguardo - che non può certamente risiedere nella diversa qualifica dell'operatore economico concorrente, giacchè la situazione di emergenza si determina nella stessa entità, sia che ad affrontarla sia l'impianto, sia che ad affrontarla sia un intermediario senza detenzione - comporterebbe l'invalidità del Disciplinare di Gara nella parte in cui introduce un requisito di partecipazione maggiormente afflittivo per una determinata categoria di operatore economico che non trovi una valida giustificazione.
08/07/2025 16:50
Risposta
Si tratta di un refuso, si conferma che devono essere garantiti nei picchi di emergenza 80 ritiri a settimana distribuiti su almeno 3 impianti.
30/06/2025 12:23
Quesito #3
In relazione ai "REQUISITI INTERMEDIARIO SENZA DETENZIONE DI RIFIUTI", al punto b), si fa riferimento alla dichiarazione di accettazione del rifiuto.
Cosa si intende per dichiarazione di accettazione del rifiuto? E' qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto alla "dichiarazione sottoscritta digitalmente e inserita nella documentazione amministrativa di disponibilità da parte dell'impianto di depurazione?
Cosa si intende per dichiarazione di accettazione del rifiuto? E' qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto alla "dichiarazione sottoscritta digitalmente e inserita nella documentazione amministrativa di disponibilità da parte dell'impianto di depurazione?
08/07/2025 16:51
Risposta
No è lo stesso documento, l’intermediario senza detenzione deve produrre accordi con almeno 3 impianti di depurazione (art. 6.1 Disciplinare di Gara).
30/06/2025 12:26
Quesito #4
Il soggetto che intenda partecipare alla procedura di gara sia in qualità di trasportatore che di intermediario senza detenzione, ma che, in relazione ai requisiti dell'impresa di trasporto, non sia in possesso del numero minimo di mezzo indicato alla lettera b) della relativa Sezione del Disciplinare di Gara, deve dimostrare di avere, in qualità di intermediario senza detenzione, accordi con almeno 3 imprese di trasporto debitamente iscritte al'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per la Categoria 4, ovvero può limitarsi a dichiarare, nel DGUE, di voler ricorrere al subappalto in relazione al servizio di trasporto?
08/07/2025 16:52
Risposta
Si è possibile ricorrere al subappalto in relazione al servizio di trasporto.
30/06/2025 12:30
Quesito #5
Ai fini della comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria, si può tenere conto anche di servizi di trasporto e/o smaltimento e/o intermediazione senza detenzione di rifiuti liquidi speciali non pericolosi diversi dal percolato?
08/07/2025 16:54
Risposta
Si, servizi analoghi non vuol dire identici. Nel disciplinare abbiamo evidenziato che “si definisce analogo un servizio con caratteristiche simili sotto il profilo di analogia con le specifiche tecniche del capitolato” che avrà riguardo ai codici CER viciniori.
07/07/2025 13:29
Quesito #6
All'articolo 9 del Disciplinare di Gara è previsto genericamente che, alla garanzia provvisoria si applichino le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023. La disposizione del Codice Appalti richiamata, in merito alle riduzioni per il possesso delle certificazioni di cui all'Allegato II.13 del Codice dei Contratti Pubblici, prevede un tetto massimo del 20%, demandando alle Stazioni Appaltanti l'individuazione in concreto dell'importo della riduzione.
Nel caso di specie, Codesta Spett.le Stazione Appaltante si è limitata a riferirsi genericamente alla riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, non fissando l'importo della riduzione prevista per il possesso delle certificazioni entro il tetto massimo del 20%.
Si chiede pertanto di conoscere quale sia l'importo della riduzione della garanzia provvisoria nel caso in cui l'operatore economico concorrente sia in possesso delle certificazioni di cui all'allegato II.13 al D. Lgs. n. 36/2023.
Nel caso di specie, Codesta Spett.le Stazione Appaltante si è limitata a riferirsi genericamente alla riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, non fissando l'importo della riduzione prevista per il possesso delle certificazioni entro il tetto massimo del 20%.
Si chiede pertanto di conoscere quale sia l'importo della riduzione della garanzia provvisoria nel caso in cui l'operatore economico concorrente sia in possesso delle certificazioni di cui all'allegato II.13 al D. Lgs. n. 36/2023.
08/07/2025 16:55
Risposta
La norma citata di cui all’art. 106, comma 8 del Codice consente alla stazione appaltante “quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13” del d.lgs. 36/2023 di limitare tale possibile ulteriore riduzione della garanzia (cumulabile per lettera della norma con le tre possibili riduzioni dei periodi precedenti) entro il 20% e dunque anche in una percentuale inferiore, facoltà che nel caso della presente procedura non è stata esercitata e pertanto in tal caso la detta riduzione cumulabile per legge deve intendersi consentita entro il limite massimo normativo, appunto, del 20%.
07/07/2025 13:36
Quesito #7
Il Disciplinare di Gara prevede, fra i requisiti dell'intermediario senza detenzione, la esistenza di accordi/impegnative con imprese di trasporto autorizzate in relazione ai codici EER oggetto di gara, "...in grado di garantire il flusso annuo delle quantità descritte al punto f) e settimanale descritto al punto j) per i codici oggetto di gara".
Nel Disciplinare di Gara non figura nessuna lettera f) che preveda un flusso annuo e nessuna lettera j) che descriva un flusso settimanale.
Si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di specificare quale sia il flusso annuo ed il flusso settimanale che le imprese di trasporto debbano garantire all'intermediario che intenda partecipare alla procedura di affidamento e se le dette quantità siano da intendersi complessive per tutte le imprese di trasporto o per ciascuna di esse.
Nel Disciplinare di Gara non figura nessuna lettera f) che preveda un flusso annuo e nessuna lettera j) che descriva un flusso settimanale.
Si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di specificare quale sia il flusso annuo ed il flusso settimanale che le imprese di trasporto debbano garantire all'intermediario che intenda partecipare alla procedura di affidamento e se le dette quantità siano da intendersi complessive per tutte le imprese di trasporto o per ciascuna di esse.
09/07/2025 11:30
Risposta
Il richiamo alle lett. j) e f) sono un mero refuso e si conferma che si fa riferimento ai quantitativi annuo e settimanale indicati nei documenti di gara, nell’art. 1 del Capitolato Tecnico e nella risposta al quesito n. 2.
07/07/2025 13:43
Quesito #8
Si assiste, anche in merito alle imprese di trasporto, ad un disallineamento dei requisiti di partecipazione rispetto all'Intermediario senza detenzione.
Da quanto emerge dal Disciplinare di Gara, infatti, se è l'impresa di trasporto a partecipare alla procedura di affidamento deve soltanto dimostrare di avere il possesso e/o la disponibilità di almeno 15 mezzi autorizzati al trasporto dei codici EER oggetto di gara, senza dover in alcun modo garantire alla Stazione Appaltante alcun flusso minimo o massimo nei periodi di emergenza.
Se è l'intermediario senza detenzione a partecipare alla procedura di affidamento, deve invece dimostrare accordi/impegnative con almeno 3 imprese di trasporto in grado di garantire determinati (e non chiaramente specificati) flussi annui e settimanali.
La previsione di gara appare eccessivamente ed ingiustificatamente afflittiva nel caso in cui alla procedura di gara partecipino gli intermediari, giacchè ad essi è richiesto di garantire il flusso annuo e settimanale di rifiuti, mentre altrettanta garanzia non è richiesta alle imprese di trasporto che devono soltanto dimostrare di possedere almeno 15 mezzi autorizzati al trasporto dei codici EER oggetto.
Si chiedono di conoscere le ragioni di una siffatta disparità di trattamento fra imprese di trasporto ed intermediari senza detenzione, considerando che la garanzia del possesso dei mezzi non equivale ad una garanzia - e conseguente impegno - di erogazione del servizio, che dovrebbe invece valere - ed in eguale misura - per ogni operatore economico economico che intenda partecipare alla procedura di affidamento, a prescindere dalla sua qualifica soggettiva.
Da quanto emerge dal Disciplinare di Gara, infatti, se è l'impresa di trasporto a partecipare alla procedura di affidamento deve soltanto dimostrare di avere il possesso e/o la disponibilità di almeno 15 mezzi autorizzati al trasporto dei codici EER oggetto di gara, senza dover in alcun modo garantire alla Stazione Appaltante alcun flusso minimo o massimo nei periodi di emergenza.
Se è l'intermediario senza detenzione a partecipare alla procedura di affidamento, deve invece dimostrare accordi/impegnative con almeno 3 imprese di trasporto in grado di garantire determinati (e non chiaramente specificati) flussi annui e settimanali.
La previsione di gara appare eccessivamente ed ingiustificatamente afflittiva nel caso in cui alla procedura di gara partecipino gli intermediari, giacchè ad essi è richiesto di garantire il flusso annuo e settimanale di rifiuti, mentre altrettanta garanzia non è richiesta alle imprese di trasporto che devono soltanto dimostrare di possedere almeno 15 mezzi autorizzati al trasporto dei codici EER oggetto.
Si chiedono di conoscere le ragioni di una siffatta disparità di trattamento fra imprese di trasporto ed intermediari senza detenzione, considerando che la garanzia del possesso dei mezzi non equivale ad una garanzia - e conseguente impegno - di erogazione del servizio, che dovrebbe invece valere - ed in eguale misura - per ogni operatore economico economico che intenda partecipare alla procedura di affidamento, a prescindere dalla sua qualifica soggettiva.
09/07/2025 11:32
Risposta
Il quesito non attiene a mancanza di chiarezza della lex specialis. In ogni caso, non si rinvengono profili di disparità di trattamento, poiché nell’ambito della discrezionalità spettante alla stazione appaltante i requisiti di gara sono stati determinati ai fini della indefettibile copertura di tutte le prestazioni necessarie per la corretta esecuzione del servizio a fronte delle caratteristiche del mercato di riferimento che contempla distinte soggettività tra i possibili interessati (quali gestori di impianti, trasportatori e intermediari). Tra i requisiti necessari, al punto 6.1 del Disciplinare, vi sono quelli degli impianti che concorrono con quelli posti di seguito per eventuali soggetti eventualmente meri trasportatori. Resta ferma la libera organizzazione delle imprese di partecipare quale operatore economico in forme, comunque ammesse dalla legge e dal Disciplinare, adeguate a rispondere ai complessivi requisiti richiesti.